Autorità nazionale CAC
La Convenzione sulle armi chimiche (CAC) è entrata in vigore il 29 aprile 1997 e da allora è stata ratificata da 193 Stati (stato: maggio 2019). Essa vieta lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione e l’uso di armi chimiche ed esige che gli Stati contraenti distruggano le loro scorte di armi chimiche entro dieci anni. Inoltre sottopone l'industria chimica a un rigoroso regime di verifica internazionale. L'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC), con sede all'Aia, ha il compito di verificare l'attuazione della CAC negli Stati contraenti.
Gli Stati contraenti sono tenuti a notificare al Segretariato tecnico dell'OPAC i quantitativi di produzione, lavorazione, consumo e transito di composti chimici che superano il limite prestabilito e a consentire ispezioni sul proprio territorio. Gli ispettori dell'OPAC verificano in particolare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni. Ciò permette di verificare il rispetto del trattato da parte degli Stati contraenti e crea trasparenza e fiducia reciproca.
Sebbene la Svizzera non abbia armi chimiche, la CAC svolge un ruolo primario nel controllo delle sostanze chimiche utilizzate dall'industria chimica e farmaceutica. Si tratta di cosiddette sostanze chimiche a duplice impiego (beni dual-use), utilizzabili a fini civili e militari. Per questo motivo le aziende svizzere e, in virtù di una convenzione, anche quelle del Principato del Liechtenstein, che esercitano attività rilevanti ai fini della CAC sono soggette all'obbligo di dichiarazione e ispezione.
La CAC prevede che ogni Stato contraente istituisca un'autorità nazionale per l'attuazione della Convenzione. In Svizzera, questa autorità nazionale fa capo alla Divisione politica di sicurezza (DPS) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). In essa sono rappresentati anche la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), il settore Relazioni internazionali Difesa (RI D) e il Laboratorio Spiez del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
L'obiettivo di questo sito è di informare l'industria in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein sugli obblighi previsti dalla CAC. Per ulteriori chiarimenti o informazioni si prega di contattare i rappresentanti dell'autorità nazionale.
Documenti
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Journées d'information sur les obligations selon la CIAC au Laboratoire de Spiez
25.04.2022 | PDF, 4 Pages, 335 KB -
Glossar
12.08.2021 | PDF, 3 Pages, 68 KB -
Workshop on CWC Obligations, September 2022
21.11.2022 | PDF, 55 Pages, 23 MB -
Legal Framework to Implement International Non-Proliferation Rules and Norms in Switzerland
21.11.2022 | PDF, 20 Pages, 2 MB -
Import, Export and Aggregate National Data (AND) of Scheduled Chemicals
21.11.2022 | PDF, 30 Pages, 4 MB -
OPCW Declarationsunder Art. VI
21.11.2022 | PDF, 25 Pages, 3 MB -
OPCW Industry Inspections
21.11.2022 | PDF, 24 Pages, 6 MB
Basi legali
- Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CAC; RS 0.515.08)
- Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici1 (LBDI; RS 946.202)
- Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari (OCCC; RS 946.202.21)
Link
- Organisation für the Prohibition of Chemical Weapons OPCW
- OPCW, Member States
- OPCW, Declaration Requirements for Scheduled Chemicals
- OPCW, Electronic Declarations Tool for National Authorities EDNA
- OPCW, Scheduled chemical Databases
- OPCW, Handbook on Chemicals
- DFAE Divisione politica di sicurezza (DPS)
- Segreteria di Stato dell'economia SECO
- DDPS Relazioni internazionali Difesa (RI D)
- Segreteria di Stato dell'economia SECO, Controlli all'esportazione e sanzioni
CH-3700 Spiez
- Tel.
- +41 58 468 14 00
Laboratorio Spiez
Austrasse
CH-3700 Spiez